Vaccino Covid, Ichino: ‘Il datore di lavoro può chiudere il contratto se un dipendente si rifiuta’

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Il professor Pietro Ichino ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, in cui ha parlato del vaccino per il Covid-19.

In merito al fatto se sia giuridicamente possibile rendere il vaccino obbligatorio, “non solo si può, ma in molte situazioni è previsto” ha detto.

“L’articolo 2087 del codice civile – ha spiegato – obbliga il datore di lavoro ad adottare tutte le misure suggerite da scienza ed esperienza, necessarie per garantire la sicurezza fisica e psichica delle persone che lavorano in azienda, il loro benessere”.

“Non solo può” imporlo “ma deve farlo” ovviamente “se è ragionevole” e “in questo momento non lo sarebbe, perché non è ancora possibile vaccinarsi. Ma, via via che la vaccinazione sarà ottenibile per determinate categorie — per esempio i medici e gli infermieri — diventerà ragionevole imporre questa misura, finché l’epidemia di Covid sarà in corso” ha detto ancora.

“Chiunque potrà rifiutare la vaccinazione; ma se questo metterà a rischio la salute di altre persone, il rifiuto costituirà un impedimento oggettivo alla prosecuzione del rapporto di lavoro” ha sottolineato il giurista.

L’obbligo di mascherine e distanziamento sono “le uniche misure di sicurezza possibili” finché “non c’è la possibilità di vaccinarsi” ma “dal momento in cui la scienza e l’esperienza indicano la vaccinazione come misura più sicura, anche questa può essere imposta: come può essere imposto a chi va in moto di non bere troppo alcol” ha aggiunto.

La libertà di sottrarsi ai trattamenti è tutelata dall’articolo 32 della Costituzione, si tratta di una “norma contiene due principi. Prima sancisce quello di protezione della salute di tutti; poi prevede la libertà di scelta e di rifiuto della terapia. Ma quando la scelta di non curarsi determina un pericolo per la salute altrui, prevale la tutela di questa. Se sono un eremita sono liberissimo di non curarmi e non vaccinarmi. Se rischio di contagiare familiari, colleghi o vicini di posto in treno, no: lo Stato può vietarmi questo comportamento” ha affermato il giornalista.

1 COMMENT

  1. Posso anche condividere la tesi suesposta, però mi chiedo: se la salvaguardia della salute pubblica può giustificare perfino il licenziamento di un dipendente, perché non si revoca anche l’anonimato imposto per la c.d. violazione della privaci a tutti i portatori di una malattia tanto contagiosa?

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