Il canone di abbonamento alla radiotelevisione italiana, è pari a 90 euro annuali da versare una sola volta all’anno se si possiede un apparecchio televisivo dotato di “sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radiodiffusione dall’antenna
radiotelevisiva”.
Dal 2016 è stata introdotta la presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo nel caso in cui ci sia un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui una persona ha la propria residenza anagrafica. In questo caso, il pagamento del canone viene addebitato nella fattura dell’utenza di energia elettrica.
Se nessun componente della famiglia è titolare di contratto elettrico di tipo domestico residenziale invece, il canone deve essere versato con il modello F24 entro il 31 gennaio di ogni anno. Il modello F24 deve essere utilizzato per il pagamento del canone “anche da parte dei cittadini per i quali la fornitura di energia elettrica avviene nell’ambito delle reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale”. In caso di rinnovo il canone può essere versato annualmente entro il 31 gennaio (90,00 euro) oppure in due pagamenti semestrali, rispettivamente entro il 31 gennaio e il 31 luglio (45,94 euro a rata) o ancora in quattro rate trimestrali, rispettivamente entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre.
Possono essere esonerati dal pagamento del canone gli over 75 con un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8 mila euro e senza conviventi titolari di un reddito proprio (fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti). Sarà necessario presentare una dichiarazione sostitutiva con cui attestano il possesso dei requisiti per l’esonero e se si dovesse risultare idonei, non bisognerà presentare nuove dichiarazioni nelle annualità successive. Se invece si perdono i requisiti attestati in una dichiarazione sostitutiva, è necessario presentare la dichiarazione di variazione dei presupposti.
Potrà beneficiare dell’agevolazione chi, nell’abitazione di residenza, possiede uno o più apparecchi televisivi, mentre è negata nel caso in cui l’apparecchio televisivo sia in luogo diverso da quello di residenza. L’agevolazione spetta per l’intero anno se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell’anno stesso, in caso contrario, l’agevolazione spetta per il secondo semestre.
Sono esentati dal pagamento del canone tv anche gli agenti diplomatici, ai sensi della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961, i funzionari o gli impiegati consolari, i funzionari di organizzazioni internazionali, i militari di cittadinanza non italiana, e il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze Nato di stanza in Italia, ai sensi della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951.