L’obbligo assicurativo della Rc auto sussiste anche all’interno di aree private: un veicolo va obbligatoriamente assicurato anche quando circola o staziona in un cortile condominiale, in un giardino di proprietà privata o in un parcheggio riservato.
È quanto stabilito dalle Sezioni unite della Cassazione con una sentenza (la numero 21983) depositata il 30 luglio e resa all’esito di una gestazione durata ben più di un anno e mezzo.
Si tratta di una decisione conforme al diritto Ue e allineata alla posizione da tempo espressa dalla Corte di giustizia europea, la quale ha interpretato le direttive in materia di Rc auto estendendo il perimetro dell’obbligo assicurativo automobilistico. Così facendo si proteggono i potenziali responsabili di incidenti stradali dal rischio patrimoniale, ma anche i terzi danneggiati.
Lo scorso anno, il Dm del Mise 54/2020, avente ad oggetto la disciplina del contratto base della Rc auto, aveva già avvertito la necessità che le polizze obbligatorie della Rc auto prevedessero la copertura della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta e dalla fermata “in qualsiasi area privata”.
La vera difficoltà che le Sezioni unite dovevano superare era quella di far combaciare l’interpretazione estensiva europea con la normativa nazionale di riferimento e, in particolare, con l’articolo 122 del Codice delle assicurazione. Secondo tale norma, l’obbligo assicurativo sussiste per veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, che “non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate”.
Le aree private sembrerebbero escluse, per esplicita scelta del legislatore, ad esclusione di aree nelle quali sia consentito l’accesso ad un numero indeterminato di persone, tale da renderle assimilabili, per fattori di rischio, a contesti pubblici. Le Sezioni unite, ricalcando il ragionamento della Corte Ue, hanno concluso che non è il “luogo di circolazione” del veicolo, né il numero di persone abilitate a frequentarle, a fungere da criterio di parificazione delle aree ‘diverse’ a quelle pubbliche, ma si tiene in considerazione il fatto che il veicolo sia “utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale” tale utilizzo esprime una pericolosità e un rischio abituale che impone il paracadute assicurativo.
evvaaiiiii un altro favore milionario alle lobby assicurative!!!!!!!!!!!!!!!
Ma a nessuno è mai venuto in mente che il principio RC auto (così concepito) è un regalo miliardario alle lobby succhiasoldi?
Qualcuno del M5S proponesse di cambiare modalità per far risparmiare denaro alle famiglie, semplicemente assicurando la patente NON il veicolo!!!!! Chiaro il concetto? Eheee purtroppo principio troppo intelligente per essere compreso dalla maggior parte dei cittadini.
Se un veicolo non è assicurato e sta in luogo pubblico può essere rimosso dalla polizia ,lo stesso veicolo in cortile privato anche se sotto sequestro e senza assicurazione non può essere rimosso.Nel mio condominio ne abbiamo avuti 3 fermi per mesi e ridotti in pezzi ,se erano senza assicurazione e su luogo pubblico sarebbero stati rimossi molto prima.