Recesso e cambio fornitore bollette: come cambiano i diritti dei clienti

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L’Italia sta affrontando il tema dei diritti contrattuali dei clienti che acquistano energia elettrica per ampliare le tutele e la comprensione delle bollette.

Lo schema di Dlg stabilisce che i consumatori dovranno ricevere dagli operatori di loro scelta informazioni chiare.

I clienti finali andranno informati dell’adeguamento delle tariffe «con un preavviso di almeno due settimane o almeno di un mese, qualora si tratta di clienti civili, rispetto alla data di applicazione del medesimo adeguamento». Il cliente può recedere dal contratto, mediante lettera raccomandata o posta elettronica, anche ordinaria, «entro il termine indicato dal fornitore, comunque non inferiore a dieci giorni lavorativi, dal ricevimento della comunicazione» con l’annuncio dell’adeguamento.

Il decreto stabilisce che non si possono applicare «indebite discriminazioni» ai clienti finali per la scelta di un metodo di pagamento e che devono essere informati dai fornitori anche sulle misure alternative alla disconnessione del servizio, «con sufficiente anticipo rispetto alla data prevista per l’interruzione della fornitura, comunque non inferiore a un mese». L’Autorità con atti da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto, stabilirà le misure per rendere effettivo l’ampliamento dei diritti a beneficio dei consumatori.

Le informazioni nelle bollette devono essere chiare, ed eventuali variazioni dei prodotti e dei servizi offerti o del prezzo di fornitura, dovranno essere evidenziate nella bolletta insieme alla data in cui scatta la variazione. L’Arera predisporrà schemi tipo di bollette e informazioni di fatturazione.

Il fornitore può essere cambiato senza discriminazione di costi, oneri e tempi, «nel più breve tempo possibile, e, comunque, entro un termine massimo di tre settimane dalla data di ricevimento della bolletta».

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