L’Inps ha stabilito che chi avvia una nuova attività professionale o commerciale, può richiedere un contributo in più fino a 4.680 euro, pari a 6 mensilità del Reddito di cittadinanza (780 euro), erogato in un’unica soluzione, che va a incrementare l’assegno già percepito a titolo di sussidio.
Il sussidio integrativo sarebbe operativo già dal 24 settembre 2021, ma solamente ora sono stati chiariti dall’Inps i requisiti e le regole di accesso nella circolare numero 175 del 22 novembre. Il Bonus Reddito di cittadinanza aggiuntivo per il lavoro autonomo può essere richiesto da chi avvia un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del beneficio.
Chi ne fa richiesta, al momento della presentazione della domanda, deve far parte di un nucleo familiare beneficiario di una prestazione di Reddito di cittadinanza in corso di erogazione. Deve inoltre aver avviato, un’attività autonoma o di impresa individuale o aver sottoscritto una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia come oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.
Per fare richiesta, il richiedente deve aver comunicato all’Istituto di Previdenza Sociale l’avvio dell’attivata entro trenta giorni dal suo inizio attraverso il modello “RdC-Com Esteso”. La domanda deve pervenire agli uffici preposti all’erogazione del beneficio per via telematica attraverso il sito dell’Inps, previa autenticazione con pin/Spid/Carta nazionale dei servizi /Carta di identità elettronica, tramite patronato o un Centro di assistenza fiscale.
Nel caso in cui il cittadino che ha diritto a questo sostegno abbia avviato e regolarmente comunicato all’Inps l’inizio della sua attività autonoma per la quale la fruizione del Reddito di cittadinanza sia ancora in corso, sarà necessario presentare una nuova comunicazione all’Inps mediante il nuovo schema di modello “Com Esteso”.
“Al fine di non pregiudicare gli eventuali diritti di coloro che abbiano già implicitamente manifestato la volontà di accedere al beneficio, inviando il modello “RdC-Com esteso” entro trenta giorni dall’inizio dell’attività lavorativa, si ritiene necessario prevedere una salvaguardia specifica per il periodo transitorio compreso tra la data di pubblicazione del decreto e la data di operatività della procedura per la presentazione della domanda di accesso al beneficio addizionale, ossia dal 15 maggio 2021 al 30 settembre 2021”, precisa l’ente.