La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza che aveva ridotto il risarcimento per Saviano e la Mondadori alla Libra Editrice

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La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza con la quale la Corte di Appello di Napoli, nel 2016, aveva ridotto il risarcimento dovuto da Roberto Saviano e la “Mondadori” alla Libra Editrice, che edita i quotidiani Cronache di Napoli e Cronache di Caserta, per il plagio degli articoli illecitamente riprodotti nel romanzo “Gomorra”, edito dalla Mondadori, da 60mila a soli 6mila euro, con spese compensate.

La Corte di Appello di Napoli dovrà dunque rideterminare la somma dovuta a titolo di risarcimento tenendo conto anche dei “benefici realizzati illegalmente dall’autore della violazione”. In particolare la Suprema Corte, accogliendo il ricorso presentato per la Libra dagli avvocati Marco Cocilovo e Mauro Di Monaco, osserva che “in tema di violazione del diritto d’autore, la violazione di un diritto di esclusiva integra di per sé la prova dell’esistenza di un danno da lucro cessante”.

Il lucro cessante deve essere valutato dal giudice “con equo apprezzamento delle circostanze del caso… cui si aggiunge però l’indicazione di un parametro esplicito, relativo agli utili realizzati in violazione del diritto”. Tale criterio, “che associa nella funzione risarcitoria anche una componente deterrente e dissuasiva, permette di attribuire al danneggiato i vantaggi economici che l’autore del plagio abbia in concreto conseguito, certamente ricomprendenti anche l’eventuale costo riferibile all’acquisto dei diritti di sfruttamento economico dell’opera, ma ulteriormente aumentati dei ricavi conseguiti dal plagiario sul mercato”.

La Cassazione aggiunge che il diritto europeo, a tal proposito, “esige un risarcimento effettivo e proporzionalmente adeguato, calibrato su di una accurata considerazione di tutti gli elementi specifici e pertinenti del caso, tra i quali… i benefici realizzati illegalmente dall’autore della violazione”. Gli utili realizzati dal contraffattore, infatti, sono “un criterio fondamentale nella liquidazione completa ed effettiva del danno”.

Non si può non tenere conto del fatto che, come si legge nel testo della sentenza, “gli articoli in questione sono stati riprodotti e utilizzati nel loro valore d’uso, seppure nel contesto di un’opera molto più ampia, e hanno inoltre riscosso, sia pure in quel modo e in quelle forme, un grande successo”.

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