L’Inps, con la circolare INPS 17 ottobre 2022, n. 116, illustra le istruzioni applicative in materia di indennità una tantum per i lavoratori dipendenti, prevista dal decreto Aiuti ter (articolo 18, decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144).
In particolare, il decreto, all’articolo 18, prevede che sia riconosciuta in via automatica, tramite i datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di 150 euro ai lavoratori dipendenti, con esclusione lavoratori domestici, non titolari dei trattamenti di cui all’articolo 19 della stessa norma.
L’indennità spetta nella misura di 150 euro, anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale.
Nella circolare sono precisati i requisiti retributivi del lavoratore e le esposizioni nella apposita sezione del flusso UniEmens dei dati relativi al conguaglio dell’indennità.
Il decreto-legge n. 144/2022 ha previsto all’articolo 18, comma 1, quanto segue: “Ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro, e che non siano titolari dei trattamenti di cui all’articolo 19, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 19, commi 1 e 16”.
L’articolo citato prevede che l’indennità sia “riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022” (cfr. il comma 1) e che, “nel mese di novembre 2022, il credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità […] è compensato attraverso la denuncia” UniEmens (cfr. il comma 5).