Perequazione pensioni, Inps: “A marzo termina la rivalutazione con l’erogazione degli arretrati”

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Dal 1° gennaio, l’INPS ha provveduto ad attribuire la rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali nella misura del 100% a tutti gli utenti che abbiano ottenuto in pagamento, nell’anno 2022, rate di pensione per un importo inferiore o uguale a € 2.101,52 (quattro volte il trattamento minimo).

Lo si legge in un comunicato stampa dell’istituto.

«Per tutti gli altri pensionati, nel mese di marzo 2023, l’INPS procederà ad attribuire la perequazione in percentuale in base all’importo annuale in pagamento, come previsto dall’art. 1 comma 309 della legge di bilancio. Nel mese di marzo saranno inoltre posti in pagamento anche gli arretrati riferiti ai mesi di gennaio e febbraio 2023», fa sapere l’Inps.

La Circolare Inps n° 135 del 22-12-2022

L’Istituto ha concluso le attività di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali nel 2023.

Con la presente circolare si descrivono in dettaglio le operazioni effettuate.

1. RIVALUTAZIONE DEI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI

Nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 19 novembre 2022 è stato pubblicato il decreto 10 novembre 2022, emanato dal Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, recante “Perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2023. Valore della percentuale di variazione – anno 2022. Valore definitivo della percentuale di variazione – anno 2021” (Allegato n. 1), che ha previsto, all’articolo 2, che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2022 è determinata in misura pari a +7,3% dal 1° gennaio 2023, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo.

Si rammenta che la rivalutazione viene attribuita sulla base del cosiddetto cumulo perequativo, considerando come un unico trattamento tutte le pensioni di cui il soggetto è titolare, erogate dall’INPS e dagli altri Enti, presenti nel Casellario Centrale (art. 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448).

Per la determinazione dell’importo complessivo da prendere a base della perequazione vengono considerate le prestazioni memorizzate nel Casellario Centrale delle Pensioni, erogate da Enti diversi dall’INPS e per le quali è indicata l’assoggettabilità al regime della perequazione cumulata, e le prestazioni erogate dall’INPS a esclusione delle seguenti:

* prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP), delle pensioni a carico del fondo clero ed ex ENPAO (CL, VOST), dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale (INDCOM), che vengono perequate singolarmente;
* prestazioni a carattere assistenziale (AS, PS, INVCIV) e delle pensioni che usufruiscono dei benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni, che vengono rivalutate singolarmente e con criteri propri;
* prestazioni di accompagnamento a pensione (027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127–CRED27; 128–COOP28; 129–VESO29; 143–APESOCIAL; 198-VESO33, 199-VESO92; 200-ESPA), che non vengono rivalutate per tutta la loro durata;
* pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, per le quali non siano state liquidate le quote relative ad enti e casse per mancato perfezionamento del requisito anagrafico-contributivo più elevato (articolo 1, comma 239, dellalegge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dall’articolo 1, comma 195, della legge 11 dicembre 2016, n. 232).
Per i trattamenti degli Enti diversi dall’INPS, l’informazione relativa al cumulo della pensione ai fini della perequazione viene memorizzata nel Casellario Centrale delle Pensioni, nel campo “GP1AV35N” di ciascuna prestazione e assume valore 2 (SI PEREQUAZIONE) ovvero 1 (NO PEREQUAZIONE).

L’importo di perequazione eventualmente spettante sul trattamento complessivo viene ripartito sulle pensioni in misura proporzionale, con le modalità illustrate nella circolare n. 102 del 6 luglio 2004.

Per le pensioni in totalizzazione e in cumulo la perequazione viene ripartita sulle singole quote nella misura percentuale di apporto di ciascuna quota all’intera pensione.

Si rammenta, inoltre, che la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), all’articolo 1, commi da 103 a 118, ha disposto il trasferimento all’INPS della funzione previdenziale svolta dall’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI) in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, limitatamente alla gestione sostitutiva. Sono, pertanto, state istituite le categorie di pensione 243 (VOPGI), 244 (IOPGI) e 245 (SOPGI), relative ai trattamenti pensionistici erogati a favore dei giornalisti dipendenti. Tali trattamenti sono stati rivalutati secondo le regole generali di cui alla presente circolare.

La nuova misura dell’assegno per l’assistenza personale e continuativa che l’Istituto eroga ai pensionati per inabilità, ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222, è pari ad euro 585,51.

Con riferimento a quest’ultima prestazione, tramite successiva ricostituzione d’ufficio, verrà riconosciuto l’incremento spettante per il biennio 2021-2022.

1.1 INDICE DI RIVALUTAZIONE DEFINITIVO PER L’ANNO 2022
L’articolo 1 del citato decreto interministeriale 10 novembre 2022 ha stabilito in via definitiva che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2021 è determinata in misura pari a + 1,9% dal 1° gennaio 2022.

Si rammenta che l’articolo 21, comma 1, lettera a), del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, ha previsto che:

“Al fine di contrastare gli effetti negativi dell’inflazione per l’anno 2022 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale:

a) il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all’articolo 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per l’anno 2021 è anticipato al 1° novembre 2022”.

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