A luglio i pensionati che hanno almeno 64 anni di età e soddisfano determinati requisiti di reddito riceveranno la quattordicesima, ovvero l’importo extra della pensione erogato annualmente dall’Inps a luglio o dicembre.
Secondo quanto riportato sul sito dell’Inps, questo provvedimento è stato introdotto dall’articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge n. 81 del 2 luglio 2007 e successivamente convertito con modifiche nella legge n. 127 del 3 agosto 2007.
I pensionati con almeno 64 anni di età e un reddito complessivo fino a un massimo di 1,5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti fino al 2016, o fino a 2 volte il trattamento minimo annuo del Fondo lavoratori dipendenti dal 2017, hanno diritto alla quattordicesima. L’importo dell’assegno varia in base agli anni di contribuzione e al reddito totale del pensionato, partendo da un minimo di 336 euro e arrivando a un massimo di 655 euro. Anche le vedove che ricevono la pensione di reversibilità possono beneficiare della quattordicesima, a condizione che soddisfino i requisiti anagrafici e di reddito sopra menzionati: aver compiuto almeno 64 anni entro il 31 luglio e avere redditi inferiori a 2 volte il trattamento minimo Inps.
L’istituto sottolinea che il pagamento della prestazione avviene con la rata pensionistica di luglio per coloro che soddisfano i requisiti entro il 31 luglio dell’anno di riferimento. Per coloro che raggiungono il requisito anagrafico richiesto a partire dal 1° agosto in poi, il pagamento sarà effettuato con la rata di dicembre dell’anno di riferimento. In ogni caso, se un pensionato ritiene di aver diritto alla quattordicesima ma non riceve l’importo, può comunque presentare richiesta presso la sede dell’Inps, allegando anche la dichiarazione dei redditi. Se le condizioni risultano verificate, la quattordicesima sarà pagata nella prima rata disponibile.